RIMEDI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI: LA DIFFERENZA TRA ISTANZA DI SOSPENSIONE E AUTOTUTELA

01.12.2022

Spesso l'istanza di sospensione della riscossione prevista dalla legge 228/2012 viene chiamata erroneamente (anche in molti siti internet di settore) "istanza di sospensione in autotutela".

In realtà l'istanza di sospensione e l'istanza in autotutela, pur essendo entrambi dei rimedi stragiudiziali contro gli atti di riscossione esattoriale, sono due atti profondamente diversi; in questo articolo andremo brevemente ad esporre le differenze.

1^ DIFFERENZA: IL MOTIVO DELLA RICHIESTA

L'istanza in autotutela è un atto a forma e contenuto libero: il contribuente può esporre liberamente tutti i motivi che intende far valere; il destinatario dell'istanza in autotutela, a sua volta, sarà libero di esaminare tutti i motivi contenuti nell'istanza e, ove ne ravvisi la fondatezza, potrà accogliere l'istanza sulla base del motivo esaminato.

Con l'istanza di sospensione, al contrario, il contribuente può esporre solamente i motivi elencati dalla legge, vale a dire:

  1. prescrizione maturata prima della formazione del ruolo esattoriale;
  2. decadenza maturata prima della formazione del ruolo esattoriale;
  3. provvedimento di sgravio emesso dall'ente;
  4. sospensione amministrativa emesso dall'Ente;
  5. sospensione giudiziale;
  6. pagamento avvenuto prima della formazione del ruolo esattoriale.

Oltre a questi, il contribuente non potrà esporre altri motivi di contestazione dell'atto di riscossione esattoriale; il destinatario dell'istanza, parimenti, non potrà esaminare altri motivi all'infuori di quelli sopra elencati.

2^ DIFFERENZA: TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA RICHIESTA

L'istanza in autotutela può liberamente essere presentata dal cittadino in qualsiasi momento, senza alcun limite temporale; l'istanza di sospensione, al contrario, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione; l'istanza presentata oltre il sessantesimo giorno sarà inammissibile e, pertanto, non produrrà nessun effetto.

3^ DIFFERENZA: IL DESTINATARIO DELLA RICHIESTA

L'istanza in autotutela, in quanto atto a forma libera ed a contenuto non vincolato, potrà essere presentato indifferentemente all'Ente o al Concessionario della riscossione (o ad entrambi), o ad uno o più uffici ritenuti competenti.

L'istanza di sospensione, invece, dovrà essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione che ha notificato l'atto impugnato; sarà suo compito, successivamente, trasmetterlo all'Ente creditore.

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4^ DIFFERENZA: GLI EFFETTI IMMEDIATI DELLA RICHIESTA

L'istanza in autotutela non produce nessun effetto immediato; l'istanza di sospensione, invece, produce (per legge) l'effetto immediato della sospensione della riscossione esattoriale (che rimarrà sospesa fin quando non interverrà una risposta dell'Ente creditore).

5^ DIFFERENZA: QUANTE VOLTE SI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

L'istanza in autotutela, in quanto atto libero, può essere proposto anche più volte (in caso di mancata risposta si può riproporre la stessa istanza per sollecitare una risposta, oppure in caso di risposta negativa da parte dell'Ente, si può chiedere che l'Amministrazione riesamini i motivi già esaminati o valuti eventuali nuovi motivi.

L'istanza di sospensione, al contrario, può essere proposta una sola volta; un'eventuale seconda istanza di sospensione riguardo il medesimo procedimento di riscossione esattoriale è inammissibile e, pertanto, non produrrà alcun effetto giuridico né verrà presa in esame.

6^ DIFFERENZA: LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISCONTRO

Ultima (ma niente affatto meno importante) differenza riguarda gli effetti del mancato riscontro: il mancato riscontro all'istanza in autotutela non produrrà nessun effetto; al contrario, la mancata risposta all'istanza di sospensione da parte dell'Ente creditore entro il termine di 220 giorni comporterà, per legge, l'annullamento automatico dell'atto di riscossione contestato nonché l'annullamento del debito del contribuente.

CONCLUSIONE

Possiamo, quindi, concludere che l'istanza di sospensione e l'istanza in autotutela sono due rimedi profondamente diversi, e confonderli può comportare conseguenze disastrose per il contribuente (si pensi al caso in cui il contribuente, credendo erroneamente che si tratti di autotutela, presenta l'istanza di sospensione oltre il termine di 60 giorni perdendo, così, definitivamente la possibilità di sospendere la riscossione esattoriale).

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