Studio Legale Avv. Marco Piccolo

DAL 2006 DIFENDIAMO I CONTRIBUENTI DA EX EQUITALIA

Ricorso in opposizione a pignoramento

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che il debito sia stato pagato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere a pignorare i beni del debitore. 

Se, invece, dalla notifica della cartella di pagamento è trascorso più di un anno, l'espropriazione deve essere preceduta dall'intimazione di pagamento e non può iniziare prima del quinto giorno successivo alla notifica di quest'ultima.


I VARI TIPI DI PIGNORAMENTO

Il pignoramento può riguardare beni mobili, beni immobili o somme di denaro (sia presso il debitore stesso o anche presso terzi, come nel caso del pignoramento del conto corrente o dello stipendio); può riguardare, in particolare, i beni sui quali sia stato già iscritto un fermo amministrativo oppure un'ipoteca (eccetto che si tratti dell'unica casa del debitore, che non sia una casa di lusso e che il debitore vi risieda). 

Il pignoramento mobiliare, in linea di massima, si svolge secondo le regole dettate dal codice di procedura civile.

IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Per quanto riguarda, in particolare, i beni immobili, l'ex Equitalia può procedere a pignoramento a condizione che:

l'importo del debito sia superiore a centoventimila euro;

il valore dell'immobile sia superiore a centoventimila euro;

siano trascorsi più di sei mesi dall'iscrizione di ipoteca in assenza di pagamento.

Il pignoramento viene effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso contenente:

a) le generalità del debitore;

b) l'indicazione precisa e dettagliata degli immobili da espropriare;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno;

d) l'indicazione del giorno, ora e luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede con specificazione delle singole voci;

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo;

m) l'ingiunzione rivolta al debitore ad astenersi da qualunque atto volto a sottrarre ai creditori i beni oggetto di espropriazione e i loro frutti.


IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Per quanto riguarda, invece, il pignoramento presso terzi, questo può avvenire sia nelle modalità "classiche" previste e regolate dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile, sia nelle speciali modalità prevista dall'art. 72 bis D.P.R. 692/1973: in entrambi i casi viene notificato sia al debitore che al terzo l'atto di pignoramento; nel primo caso l'atto di pignoramento contiene il semplice ordine rivolto al terzo di accantonare e non disporre delle somme pignorate (sarà poi il Giudice dell'Esecuzione a disporre l'assegnazione delle somme all'Agenzia delle Entrate Riscossione); nel secondo caso, invece, il pignoramento contiene l'ordine rivolto al terzo di corrispondere direttamente all'ex Equitalia le somme di denaro (senza intervento da parte di alcun Giudice).


GIUDICE COMPETENTE E TERMINI ENTRO CUI PROPORRE RICORSO CONTRO IL PIGNORAMENTO DI EX EQUITALIA

Il ricorso contro il pignoramento va presentato:

al Giudice dell'Esecuzione entro 20 giorni se si contesta la regolarità formale del pignoramento;

al Giudice dell'Esecuzione prima che il pignoramento venga concluso, se si contesta il diritto a procedere ad espropriazione o la pignorabilità stessa dei beni.

Nel solo caso in cui il credito sottostante abbia natura tributaria ed il debitore intenda far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento, il ricorso andrà presentato dinnanzi alla Commissione Tributaria entro il termine di 60 giorni, in quanto in tal caso l'opposizione al pignoramento è finalizzata ad intaccare non solo l'esecuzione, ma la cartella di pagamento su cui l'esecuzione stessa si fonda (Cassazione Sezioni Unite n. 30756/2018).


COME SOSPENDERE IL PIGNORAMENTO

Anche per il pignoramento (così come per tutti gli altri atti di riscossione esattoriale) è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensione immediata della riscossione ai sensi della legge 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), ferma restando ovviamente la possibilità di richiedere la provvisoria sospensione giudiziale (la cui concessione, però, richiede tempi tecnici che non sempre sono brevi).

L'istanza di sospensione va mandata (possibilmente via posta elettronica certificata) direttamente all'Agente o alla società di riscossione che ha inviato l'ingiunzione fiscale di pagamento.

Per approfondimenti sulla sospensione legale degli atti di riscossione vai alla pagina "consulenza ed attività stragiudiziali".

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