Studio Legale Avv. Marco Piccolo

DAL 2006 DIFENDIAMO I CONTRIBUENTI DA EX EQUITALIA

Ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento

Intimazione di pagamento: cos'è e cosa deve contenere

L'intimazione di pagamento (o avviso di intimazione) è il documento con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ordina al contribuente di pagare, entro 5 giorni, una somma di denaro dovuta per una o più cartelle di pagamento già notificate da oltre un anno e non pagate.

Essa contiene:

i dati identificativi del debitore;

l'indicazione delle cartelle di pagamento non pagate con le relative date di notifica;

il dettaglio e la causale delle singole voci di debito;

l'avvertimento che non pagando entro 5 giorni si procederà ad esecuzione forzata;

l'indicazione del responsabile del procedimento;

le modalità per presentare ricorso;

la relata di notifica.

N.B.: l'intimazione di pagamento viene utilizzata non solo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche dagli altri Concessionari incaricati della riscossione dei tributi degli Enti Locali (in questo caso l'intimazione non si fonderà su una cartella esattoriale, ma su una o più ingiunzioni fiscali di pagamento).

Differenza tra intimazione di pagamento e cartella esattoriale

I colori e la struttura dei due atti sono molto simili, e questo porta moltissimi contribuenti a confondere l'intimazione di pagamento con la cartella esattoriale. 

Questo errore, tuttavia, può costare molto caro: mentre la cartella esattoriale può essere pagata entro 60 giorni, l'intimazione concede soltanto 5 giorni, dopodiché il patrimonio del contribuente si troverà in serio pericolo di pignoramento.

È quindi fondamentale prestare la massima attenzione alla scritta che si trova in alto a destra della prima pagina per capire se si tratta di una cartella di pagamento o di un'intimazione di pagamento.

Motivi di impugnazione: quando è possibile presentare ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento

Anche in questo caso, come per le cartelle esattoriali, i motivi di ricorso possono essere tanti e variano da caso a caso; in linea di massima i vizi che possono comportare l'annullamento dell'intimazione di pagamento possono essere ricondotti ai seguenti gruppi:

  • irregolarità della notifica (quando vengono violate da parte di ex Equitalia le regole sul procedimento di notificazione);
  • irregolarità formali dell'intimazione (quando vi sono vizi o delle omissioni nel contenuto dell'intimazione di pagamento come, ad esempio, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa sottoscrizione, la mancata specificazione dei crediti fatti valere, la carenza di motivazione, ecc.);
  • vizi del merito della pretesa, quando viene contestata direttamente la pretesa creditoria che sta alla base della cartella di pagamento su cui si fonda l'intimazione. ATTENZIONE: i vizi nel merito della pretesa possono farsi valere solo se si ritiene di non aver mai ricevuto l'originaria cartella esattoriale;
  • cause impeditive o estintive del credito (ad esempio decadenza dell'Ente creditore o dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, prescrizione del credito, estinzione del credito per intervenuto pagamento, inesistenza del credito, applicazione degli interessi anatocistici ecc.).

HAI RICEVUTO UN'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E VUOI SAPERE SE CI SONO GLI ESTREMI PER FARE RICORSO? Clicca qui per prenotare una chiamata gratuita

Giudice competente e termine per fare ricorso contro l'intimazione di pagamento

Il ricorso in opposizione all'ingiunzione di pagamento va presentato entro determinati termini che variano a seconda del giudice e dei motivi di impugnazione che si intende far valere:

alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (per crediti di natura tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;

al Giudice del Lavoro (per crediti previdenziali) entro 20 giorni dalla notifica per vizi formali, o entro 40 giorni per contestare il merito del credito, o senza termine per far valere l'estinzione del credito (prescrizione, pagamento ecc.);

al Giudice di Pace (per crediti relativi a sanzioni amministrative) entro 30 dalla notifica giorni per contestare la mancata notifica della cartella e del verbale sottostante, o senza termine per far valere l'estinzione del credito (prescrizione, pagamento ecc.);

al Giudice dell'Esecuzione (per crediti relativi a sanzioni amministrative) entro 20 giorni dalla notifica per contestare la regolarità formale della cartella o della notifica;

al Tribunale Ordinario (per crediti relativi alle sanzioni amministrative non di competenza del Giudice di Pace) senza termine per far valere l'estinzione del credito (come, ad esempio, la prescrizione o l'avvenuto pagamento.

Come sospendere l'intimazione di pagamento

Anche per l'intimazione di pagamento (così come per tutti gli altri atti di riscossione esattoriale) è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensione immediata della riscossione ai sensi della legge 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013).

L'istanza di sospensione va mandata (possibilmente via posta elettronica certificata) direttamente all'Agente o alla società di riscossione che ha inviato l'intimazione di pagamento.

Per approfondimenti sulla sospensione legale degli atti di riscossione vai alla pagina "consulenza ed attività stragiudiziali". 

SOSPENDI SUBITO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO!
Scarica GRATIS la guida pdf

"Come Scrivere un'Istanza di Sospensione Legale della Riscossione in 6 semplici passi" 

Articoli correlati:


Hai aderito alla Rottamazione Quater con l'entusiasmo di risolvere i tuoi debiti fiscali con uno sconto significativo. Ma a volte le cose cambiano, e ciò che prima ti sembrava sostenibile, adesso può diventare un peso finanziario difficile da sopportare: cosa fare se, tra la prima e la seconda rata, ti rendi conto che la tua situazione economica è...

Intendo chiarire subito che non si tratta del solito titolo civetta per attrarre l'attenzione dei lettori, ma è un interrogativo sul quale sto riflettendo seriamente dopo aver letto una pronuncia della Corte di Cassazione che mi ha colpito particolarmente.