CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE VIA PEC: SONO TUTTE NULLE?

08.12.2022

Nell'ultimo periodo stanno spopolando in internet articoli secondo i quali le cartelle esattoriali notificate via pec sono tutte nulle. Questo farebbe sicuramente la felicità e la salvezza di tantissimi contribuenti...ma è davvero così che stanno le cose? In questo articolo andiamo a fare un po' di chiarezza sull'argomento.

Notifiche via pec: chi sono i soggetti interessati?

Prima di entrare nel vivo della questione, voglio premettere che la notifica delle cartelle via pec non riguarda tutti i contribuenti, ma soltanto i titolari di partita IVA (quindi società, ditte individuali, liberi professionisti e tutti i soggetti che per legge sono tenuti ad avere un indirizzo pec) oppure quei contribuenti che, pur non essendone obbligati, abbiano scelto liberamente di dotarsi di una pec comunicandolo al Fisco per ricevere lì tutte le comunicazioni.

L'indirizzo pec del mittente: i pubblici registri

La vigente normativa generale in materia di notifiche telematiche (art. 3-bis della Legge n. 53/1994) prevede che la pec del mittente (così come anche quella del destinatario) debba necessariamente essere iscritta in uno dei pubblici registri degli indirizzi di posta elettronica certificata.

I pubblici registri attualmente sono:

  • INI-PEC;
  • IPA;
  • REGINDE;
  • Registro PP.AA
  • RegistroImprese.it.

Se la pec del soggetto notificante non è inserita in nessuno dei pubblici registri sopra elencati, la notifica sarà invalida.

Ciò vale anche per le cartelle esattoriali notificate via pec: devono provenire non da un indirizzo pec qualsiasi, ma da un indirizzo pec che sia iscritto in uno dei pubblici registri.

Ebbene, il nocciolo della questione è proprio questo: nonostante Agenzia delle Entrate Riscossione avesse ben due indirizzi pec ufficiali, le cartelle esattoriali notificate via pec provenivano tutte da indirizzi non presenti in nessuno dei pubblici registri e, pertanto, non ufficiali.

Il caso è stato più volte portato dinnanzi alle competenti autorità ed, infatti, sono state numerosissime le sentenze (sia dei Giudici Tributari, sia della Corte di Cassazione) che, accogliendo i ricorsi dei contribuenti, stabilivano non già la semplice invalidità della notifica eseguita tramite pec non ufficiali, ma addirittura la nullità radicale non sanabile: quindi la notifica si considera come mai avvenuta.

"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi" (Cassazione ord. 3093/20)

"Il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente in uno dei pubblici elenchi comporta non la nullità, bensì l'inesistenza giuridica della notifica, la quale pertanto è improduttiva di effetti giuridici e non è suscettibile di sanatoria neanche a seguito del "raggiungimento del suo scopo" (CTP Latina n. 655/22, CTP Napoli n. 5205/22, CTP Reggio Calabria n. 1878/22, CTR Lazio n. 2633/22, 3043/22 e 6298/22)

Settembre 2022: il punto di svolta

A fronte delle numerosissime sentenze e del conseguente moltiplicarsi dei ricorsi con cui i contribuenti chiedevano dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali notificate via pec, nel settembre 2022 si è verificato il "miracolo all'italiana": magicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata con cui l'AdER effettuava le notifiche sono magicamente apparsi nel registro IPA, ed all'improvviso da "non ufficiali" si sono trasformati in ufficiali.

Conseguenza: l'indirizzo di provenienza della notifica è censito in un pubblico registro e le notifiche delle cartelle esattoriali adesso sono regolari.

Indirizzo pec registrato o domicilio digitale?

Nonostante l'inserimento di tutti gli indirizzi nel registro IPA, c'è chi continua a sostenere che le notifiche delle cartelle di pagamento continuino ad essere invalide.

Secondo questi autori, affinché la notifica possa considerarsi regolare, non basta che l'indirizzo pec sia semplicemente inserito nel registro IPA, ma vi deve essere inserito come "domicilio digitale"; invece gli indirizzi utilizzati dall'ex Equitalia per le notifiche sono inseriti nell'IPA come "indirizzi email".

Personalmente non condivido affatto questa opinione; secondo il mio personalissimo punto di vista, la necessità che gli indirizzi pec siano iscritti nei pubblici elenchi serve a garantire i destinatari sulla provenienza dell'atto notificato.

L'inserimento di un indirizzo pec in un pubblico registro soddisfa in pieno questa esigenza; adesso chi riceve una cartella esattoriale può avere la certezza indiscutibile che sia stata notificata dalla ex Equitalia, e sotto questo punto di vista non fa alcuna differenza se l'indirizzo del mittente sia registrato come "email" oppure come "domicilio digitale".

Considerazioni conclusive: un irripetibile opportunità per i ritardatari

Con l'inserimento di tutti gli indirizzi pec di Agenzia delle Entrate Riscossione nel registro IPA, le cartelle esattoriali notificate via pec adesso sono valide.

Questo, tuttavia, vale soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all'inserimento degli indirizzi pec nell'IPA: gli atti di riscossione notificati precedentemente continuano ad essere nulli/giuridicamente inesistenti in quanto al tempo della notifica provenivano da indirizzo non iscritto e, quindi, non verificabile.

Questa circostanza potrebbe costituire un'opportunità d'oro per tutti i contribuenti che abbiano ricevuto una cartella via pec prima del settembre 2022 ma che non abbiano fatto ricorso: gli atti di riscossione che verranno notificati successivamente (intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteche, pignoramenti ecc.) potranno infatti essere annullati in quanto si fonderanno su un atto nullo/giuridicamente inesistente.

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