CARTELLE ESATTORIALI: DEBITO ANNULLATO SE L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE ENTRO 220 GIORNI

06.11.2020

È ormai noto che la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto il diritto per i contribuenti di ottenere la sospensione immediata della cartella di pagamento (e, più in generale, della riscossione esattoriale) quando ricorra uno dei seguenti casi:

  • prescrizione o decadenza del credito;
  • provvedimento di sgravio dell'Ente impositore;
  • sospensione amministrativa;
  • sospensione giudiziale o sentenza di annullamento del credito;
  • pagamento già effettuato.

Il contribuente non dovrà fare altro che inoltrare direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) una dichiarazione indicando il motivo per cui chiede la sospensione, allegando idonea documentazione, se disponibile.

Una volta trasmessa la dichiarazione, la cartella di pagamento è sospesa per legge fin quando il contribuente non riceverà una risposta da parte dell'Ente impositore, il quale o confermerà la sospensione (ed, eventualmente, disporrà lo sgravio) oppure confermerà la legittimità del debito e, quindi, revocherà la sospensione.

Se, invece, il contribuente non riceve nessuna risposta entro 220 giorni, il debito è annullato di diritto ed ogni atto di riscossione successivo è da ritenersi illegittimo.

In tal senso si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 5667/2015 la quale, accogliendo il ricorso di un contribuente contro la comunicazione di iscrizione di ipoteca, osservava che "gli atti emessi dall'ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente...Secondo questo Giudice gli atti sono da annullare in quanto l'ufficio non ha risposto entro 220 giorni. In buona sostanza la pretesa tributaria viene annullata".

Attenzione però: la dichiarazione prevista dalla Legge di Stabilità 2013 deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (o dell'atto di cui si vuole ottenere la sospensione).

Inoltre, per aversi l'annullamento del debito, è necessario che la dichiarazione riguardi uno dei casi sopra elencati, altrimenti non si produce alcun annullamento, nemmeno con il decorso dei 220 giorni.

Per scaricare il testo integrale della sentenza clicca il bottone qui sotto.

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