Studio Legale Avv. Marco Piccolo

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Ricorso in opposizione a fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro agente della riscossione), a garanzia di un credito non pagato, "blocca" il veicolo del debitore limitandone la disponibilità; effetti del fermo amministrativo, infatti, sono:

il divieto di circolazione;

il divieto di esportare il veicolo;

il divieto di demolire il veicolo.

Il fermo amministrativo può essere applicato soltanto dopo che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, e deve essere preceduto da una comunicazione (il preavviso di fermo amministrativo) rivolta al debitore contenente:

i dati identificativi del debitore;

l'indicazione del veicolo sul quale verrà applicato il fermo amministrativo;

l'indicazione delle cartelle di pagamento non pagate con le relative date di notifica;

il dettaglio e la causale delle singole voci di debito;

l'avvertimento che, non pagando entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo al PRA senza necessità di ulteriori comunicazioni;

l'indicazione del responsabile del procedimento;

le modalità per presentare ricorso;

la relata di notifica.

Il fermo non viene applicato se, entro i 30 giorni dal ricevimento del preavviso, il debitore fornisce la prova che il veicolo è strumentale all'attività lavorativa o al trasporto di persone diversamente abili.

Per quanto riguarda l'autorità ed i termini per la presentazione del ricorso, vale qui quanto si è detto per le cartelle di pagamento

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