Studio Legale Avv. Marco Piccolo
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Ricorso in opposizione a fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro agente della riscossione), a garanzia di un credito non pagato, "blocca" il veicolo del debitore limitandone la disponibilità; effetti del fermo amministrativo, infatti, sono:
il divieto di circolazione;
il divieto di esportare il veicolo;
il divieto di demolire il veicolo.
Il fermo amministrativo può essere applicato soltanto dopo che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, e deve essere preceduto da una comunicazione (il preavviso di fermo amministrativo) rivolta al debitore contenente:
i dati identificativi del debitore;
l'indicazione del veicolo sul quale verrà applicato il fermo amministrativo;
l'indicazione delle cartelle di pagamento non pagate con le relative date di notifica;
il dettaglio e la causale delle singole voci di debito;
l'avvertimento che, non pagando entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo al PRA senza necessità di ulteriori comunicazioni;
l'indicazione del responsabile del procedimento;
le modalità per presentare ricorso;
la relata di notifica.
Il fermo non viene applicato se, entro i 30 giorni dal ricevimento del preavviso, il debitore fornisce la prova che il veicolo è strumentale all'attività lavorativa o al trasporto di persone diversamente abili.
Per quanto riguarda l'autorità ed i termini per la
presentazione del ricorso, vale qui quanto si è detto per le cartelle di
pagamento.
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