L'EMERGENZA CORONAVIRUS SOSPENDE LE CARTELLE DI PAGAMENTO

23.03.2020

Con comunicato stampa del 17 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che, in applicazione dell'art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono sospesi i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito la cui scadenza ricada nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Il comunicato stampa precisa, altresì, che nella sospensione rientrano sia i crediti di natura tributaria (tasse ed imposte) sia i crediti di natura non tributaria (sanzioni amministrative, crediti previdenziali, canoni acqua, canoni di occupazione suolo pubblico ecc.).

In realtà la portata dell'art. 68 del richiamato decreto è molto più ampia di quanto appaia dal comunicato stampa, poiché la sospensione riguarda non soltanto gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito), ma tutta una serie di atti emessi da soggetti diversi:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (quindi non solo quelle emesse dalla ex Equitalia, ma anche quelle emesse dagli altri agenti);
  • avvisi di addebito emessi dall'INPS;
  • avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'IVA e l'imposta sul reddito;
  • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
  • ingiunzioni fiscali di pagamento emesse dagli Enti Locali o dai loro concessionari;
  • avvisi di accertamento per la riscossione dei tributi degli Enti emessi dagli Enti stessi o dai loro concessionari;
  • tutti gli altri atti per la riscossione dei tributi degli Enti emessi dagli enti stessi o dai loro concessionari.

Rimanendo in tema di cartelle esattoriali, dalla formulazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 si può ritenere che la sospensione investa non solo le cartelle di pagamento in senso stretto, ma anche gli atti successivi che si fondino su cartelle di pagamento già notificate, come intimazioni  e solleciti di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo su veicoli, comunicazioni di iscrizione di ipoteca, pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, salva la possibilità di richiedere una rateizzazione; in tale ultimo caso la relativa istanza dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda, infine, le cartelle di pagamento e gli atti di riscossione già notificati e scaduti prima dell'8 marzo, rimangono sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le azioni volte al recupero dei relativi crediti (pertanto, a tutto il 31 maggio, non si procederà a pignoramenti, iscrizioni di fermi amministrativi ed iscrizioni di ipoteche).

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